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A seguito degli episodi occorsi durante il finale di gara, riportiamo di seguito integralmente le decisioni assunte in merito dal giudice sportivo. Si evince, in chiaro modo, che quanto accaduto è totalmente diverso dalla descrizione apparsa negli articoli della testata giornalistica “Il Mattino di Padova” di domenica 27 Maggio e lunedì 28 Maggio, dando dimostrazione che nessun tesserato e/o tifoso della Società Union Campo San Martino è stato coinvolto in atti violenti verso avversari o terna arbitrale.

Lasciamo ai lettori ogni commento, evitando di sottolineare l’incapacità giornalistica dell’autore dell’articolo e l’inciviltà dei sostenitori/tesserati della Società Bassanello Guizza.

Ammenda

€ 350,00  BASSANELLOGUIZZA

Emerge dal referto arbitrale che dal 30° del secondo tempo, fin dopo la conclusione della gara e l’uscita dell’arbitro dallo spogliatoio, si verificavano gravi e persistenti intemperanze da parte dei sostenitori della società BASSANELLO GUIZZA ed un’aggressione a fine gara da parte dei giocatori della medesima società nei confronti dei giocatori avversari (U. CAMPOSANMARTINO); in particolare la tifoseria di Bassanello Guizza ha rivolto all’arbitro ed agli assistenti frasi ingiuriose e minacciose ed ha lanciato nelle tribune e nel terreno di gioco lattine e fumogeni, tanto da indurre il direttore a sospendere la gara per alcuni minuti.  Mentre l’arbitro e i suoi assistenti abbandonavano l’impianto, un folto gruppo di sostenitori e calciatori non identificabili della medesima società, li accoglievano con frasi ingiuriose e irriguardose.

Al 40° del secondo tempo l’arbitro allontanava l’allenatore di Bassanello Guizza, MAZZUCATO TIZIANO, per proteste attuate mediante espressioni ingiuriose.

A fine della gara i giocatori di Bassanello Guizza innescavano un’aggressione nei confronti dei giocatori della società U. CAMPOSANMARTINO, coadiuvati da alcuni tifosi, che entravano in campo saltando la recinzione. Fra i giocatori l’arbitro identificava :

– ROSSATO NICOLO, che spintonava gli avversari e, presa la rincorsa, entrava a gamba tesa sul fianco di un avversario, quindi partecipava all’inseguimento, senza conseguenze, del calciatore Gaetani Matteo del Camposanmartino;

– RIZZATO SIMONE, che strattonava e spintonava violentemente gli avversari, quindi si poneva all’inseguimento dell’avversario Gaetani Matteo, che tentava ancora di aggredire all’entrata dello spogliatoio, trattenuto a stento dai propri dirigenti;

– GAETANI MATTEO, del Camposanmartino, che sbertucciava gli avversari, provocandone le reazioni;

– VAROTTO MATTEO, della Bassanello Guizza, che impediva l’accesso allo spogliatoio da parte dell’arbitro, affrontandolo con espressioni minacciose ed ingiuriose, dalle quali ha desistito solo per l’intervento del dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Mentre Varotto Matteo si allontanava, da un giocatore del Bassanello Guizza non identificato, perché nascostosi nel gruppo di compagni di squadra alle spalle dell’arbitro, lanciava contro lo stesso A. dell’acqua da una borraccia, che colpiva il direttore di gara alla testa ed alla schiena. Fatto violento che, ai sensi dell’art. 3.2 C.G.S. viene addebitato al capitano della squadra. La corrispondente sanzione è soggetta a revoca se questi comunica al giudice sportivo l’identità dell’autore del fatto.

P.Q.M.

visti gli artt. 3, 4, 18, 19 C.G.S. il G.S. delibera di applicare le seguenti sanzioni sportive:

– alla società BASSANELLO GUIZZA l’ammenda di euro 350,00 (trecentocinquanta) con diffida;

– all’allenatore MAZZUCATO TIZIANO l’inibizione fino a tutto il 02.07.2012;

– al giocatore ROSSATO NICOLO (Bassanello Guizza) la squalifica di 5 (cinque) giornate;

– al giocatore RIZZATO SIMONE (Bassanello Guizza) la squalifica di 5 (cinque) giornate;

– al giocatore GAETANI MATTEO (Camposanmertino) la squalifica di 1 (una) giornata;

– al calciatore VAROTTO MATTEO (Bassanello Guizza) la squalifica di 5 (cinque) giornate;

– al giocatore MION LUCA, capitano di Bassanello Guizza, già attinto per altri fatti con la squalifica di due giornate, ulteriori 7 (sette) giornate di squalifica.